Art. 59.
(Potestà legislativa attuativa e integrativa).

      1. La regione autonoma ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla stessa regione questa facoltà. A tale fine la regione autonoma emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.